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| TRATTAMENTO
DATI PERSONALI |
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SEZIONE I:
Raccolta e requisiti dei dati |
Art. 9
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
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1. I dati
personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita'
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. |
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Art. 10
Informazioni rese al momento della raccolta |
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1. L'interessato
o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono
essere previamente informati per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli
4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero
si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso
in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. |
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SEZIONE II:
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
Art. 11
Consenso |
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1. Il trattamento
di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici
è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o
più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente,
e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state
rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10. |
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Art. 12
Casi di esclusione del consenso |
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1. Il consenso
non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto
del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera
e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
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Art. 13
Diritti dell'interessato |
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1. In relazione
al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma
4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo
della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero
1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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Art. 14
Limiti all'esercizio dei diritti |
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1. I diritti
di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere
esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti,
il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonche' la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di
cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d),
esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32,
commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione. |
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SEZIONE III:
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti all'utizzibilità dei
dati e risarcimento del danno |
Art. 15
Sicurezza dei dati |
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1.I dati
personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione
di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della
raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti
emanati con le modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle
norme che regolano la materia. |
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Art. 16
Cessazione del trattamento dei dati |
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1. In caso
di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il
titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento
per finalita' analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento
dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
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Art. 17
Limiti all'utizzibilità dei dati personali |
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1. Nessun
atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente
su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire
il profilo o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo,
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione
sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato
o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge. |
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Art. 18
Danni cagionati per effetto del trattamento
di dati personali |
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1. Chiunque
cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali
e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
civile. |
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SEZIONE IV:
Comunicazione e diffusione dei dati |
Art. 19
Incaricati del trattamento |
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1. Non
si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte
delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni
del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto
la loro diretta autorità. |
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Art. 20
Requisiti per la comunicazione e la diffusione
dei dati |
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1.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che
le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto
del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto
della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con
decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonche' tra societa'
controllate e societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati
notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento
delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano
le disposizioni dell'articolo 27. |
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Art. 21
Divieto di comunicazione e diffusione |
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1. Sono
vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalita'
diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo
7.
2. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero
quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9,
comma 1, lettera e).
3. Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati relativi
a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione
si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
Contro il divieto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica
o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma
1, lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
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