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LE
ASSEMBLEE CONDOMINIALI
MAGGIORANZE
ASSEMBLEARI
REGOLAMENTO
ASSEMBLEARE
1 - Osservanza
dei regolamenti e disposizioni -
I condomini sono tenuti all'osservanza dei regolamenti municipali
riguardanti la pulizia e l'igiene e di tutte le altre disposizioni
emanate dalle autorità competenti.
Ogni contravvenzione per l'inosservanza dei medesimi sarà
a esclusivo carico del responsabile.
Nell'uso delle proprietà esclusive e comuni i condòmini
devono osservare i rapporti di buon vicinato.
2 - Divieti -
E' vietato:
a) depositare negli alloggi, cantine, materiali infiammabili ed
esplosivi o materiali che diano luogo a cattive esalazioni o che
comunque possano arrecare danno o molestia;
b) occupare, anche temporaneamente, spazi di proprietà comune
con masserizie o materiali vari, erigere costruzioni, verande o
altro, anche se a titolo precario, sui balconi;
c) adibire qualsiasi locale dello stabile a scuola di ballo, casa
di cura, ambulatorio per malattie infettive o contagiose, circolo
ricreativo, ritrovo di piacere o di divertimento, associazioni politiche
e in genere a qualsiasi altro uso contrario alla tranquillità,
al decoro e alla moralità del caseggiato;
d) suonare, cantare, ballare, usare apparecchi radiofonici e televisivi
ad alto volume e in genere svolgere qualsiasi attività rumorosa
prima delle ore 8 e dopo le ore 22 e comunque, anche tra queste
ore, in misura eccedente i limiti della normale tollerabilità;
e) far funzionare apparecchi elettrodomestici che producano rumori
o vibrazioni moleste specialmente nelle ore notturne;
f) stendere la biancheria su finestra e balconi verso via dell'edificio;
g) battere tappeti, materassi, vestiti e simili fuori dalle ore
prescritte dal regolamento comunale;
h) collocare casse o vasi di fiori su balconi o finestre cagionando
stillicidio, scopare e gettare immondizie e oggetti qualsiasi dai
balconi;
i) mettere in opera tende frangisole in assenza di delibera di assemblea
o non conformi per tipo e colore per quanto stabilito dalla stessa;
l) sovraccaricare eccessivamente i pavimenti o farvi ristagnare
acqua o altri liquidi procurando infiltrazioni.
m) occupare, anche temporaneamente, i locali e gli spazi di proprietà
comune, quali androni, scale, cortile, ecc.
3 - Animali
domestici -
E' consentito tenere animali domestici purché siano osservate
tutte le cautele per evitare molestie e danni ai condòmini,
e per l'osservazione alle regole di igiene.
4 - Modifiche delle
proprietà esclusive -
Ciascun condomino potrà nei locali della propria unità
immobiliare, in qualsiasi tempo e senza bisogno del consenso dell'assemblea
di condominio o dell'amministratore, fatte salve tutte le disposizioni
di legge in materia edilizia del cui rispetto il singolo condomino
è direttamente responsabile, eseguire tutte le opere e varianti
che crederà necessarie e opportune per trasformare, migliorare
o abbellire i locali, usufruendo anche dei servivi comuni dell'edificio,
allacciandosi a essi a propria spesa e senza onere alcuno per il
condominio. Sono vietate le innovazioni che possono influire sulle
cose, manufatti o impianti di proprietà comune recando pregiudizio
alla durabilità, stabilità, sicurezza e funzionalità
del complesso immobiliare. In ogni caso il condomino dovrà
chiedere autorizzazione per disporre ponteggi, depositare materiali
o macerie al cui sgombero dovrà procedere sollecitamente
a opere finite. In caso di inadempienza provvederà l'amministratore
con spese a carico del condomino.
5 - Accessi
e controlli -
Ogni condomino, a richiesta dell'amministratore, deve consentire
che si proceda nei locali di sua proprietà a ispezioni e
alla esecuzione dei lavori necessari sulle parti comuni dello stabile
nell'interesse della comunione e dei singoli enti condominiali.
Egli stesso dovrà provvedere direttamente e a proprie spese
a quelle riparazioni delle cose di sua proprietà e competenza,
la cui omissione può danneggiare altri condòmini o
comunque arrecare danno o nocumento all'edificio.
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