Il Manuale del condominio
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Manuale del condominioLE ASSEMBLEE CONDOMINIALI

MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

1 - Osservanza dei regolamenti e disposizioni -
I condomini sono tenuti all'osservanza dei regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene e di tutte le altre disposizioni emanate dalle autorità competenti.
Ogni contravvenzione per l'inosservanza dei medesimi sarà a esclusivo carico del responsabile.
Nell'uso delle proprietà esclusive e comuni i condòmini devono osservare i rapporti di buon vicinato.

2 - Divieti -
E' vietato:
a) depositare negli alloggi, cantine, materiali infiammabili ed esplosivi o materiali che diano luogo a cattive esalazioni o che comunque possano arrecare danno o molestia;
b) occupare, anche temporaneamente, spazi di proprietà comune con masserizie o materiali vari, erigere costruzioni, verande o altro, anche se a titolo precario, sui balconi;
c) adibire qualsiasi locale dello stabile a scuola di ballo, casa di cura, ambulatorio per malattie infettive o contagiose, circolo ricreativo, ritrovo di piacere o di divertimento, associazioni politiche e in genere a qualsiasi altro uso contrario alla tranquillità, al decoro e alla moralità del caseggiato;
d) suonare, cantare, ballare, usare apparecchi radiofonici e televisivi ad alto volume e in genere svolgere qualsiasi attività rumorosa prima delle ore 8 e dopo le ore 22 e comunque, anche tra queste ore, in misura eccedente i limiti della normale tollerabilità;
e) far funzionare apparecchi elettrodomestici che producano rumori o vibrazioni moleste specialmente nelle ore notturne;
f) stendere la biancheria su finestra e balconi verso via dell'edificio;
g) battere tappeti, materassi, vestiti e simili fuori dalle ore prescritte dal regolamento comunale;
h) collocare casse o vasi di fiori su balconi o finestre cagionando stillicidio, scopare e gettare immondizie e oggetti qualsiasi dai balconi;
i) mettere in opera tende frangisole in assenza di delibera di assemblea o non conformi per tipo e colore per quanto stabilito dalla stessa;
l) sovraccaricare eccessivamente i pavimenti o farvi ristagnare acqua o altri liquidi procurando infiltrazioni.
m) occupare, anche temporaneamente, i locali e gli spazi di proprietà comune, quali androni, scale, cortile, ecc.

3 - Animali domestici -
E' consentito tenere animali domestici purché siano osservate tutte le cautele per evitare molestie e danni ai condòmini, e per l'osservazione alle regole di igiene.

4 - Modifiche delle proprietà esclusive -
Ciascun condomino potrà nei locali della propria unità immobiliare, in qualsiasi tempo e senza bisogno del consenso dell'assemblea di condominio o dell'amministratore, fatte salve tutte le disposizioni di legge in materia edilizia del cui rispetto il singolo condomino è direttamente responsabile, eseguire tutte le opere e varianti che crederà necessarie e opportune per trasformare, migliorare o abbellire i locali, usufruendo anche dei servivi comuni dell'edificio, allacciandosi a essi a propria spesa e senza onere alcuno per il condominio. Sono vietate le innovazioni che possono influire sulle cose, manufatti o impianti di proprietà comune recando pregiudizio alla durabilità, stabilità, sicurezza e funzionalità del complesso immobiliare. In ogni caso il condomino dovrà chiedere autorizzazione per disporre ponteggi, depositare materiali o macerie al cui sgombero dovrà procedere sollecitamente a opere finite. In caso di inadempienza provvederà l'amministratore con spese a carico del condomino.

5 - Accessi e controlli -
Ogni condomino, a richiesta dell'amministratore, deve consentire che si proceda nei locali di sua proprietà a ispezioni e alla esecuzione dei lavori necessari sulle parti comuni dello stabile nell'interesse della comunione e dei singoli enti condominiali. Egli stesso dovrà provvedere direttamente e a proprie spese a quelle riparazioni delle cose di sua proprietà e competenza, la cui omissione può danneggiare altri condòmini o comunque arrecare danno o nocumento all'edificio.

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